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Assegno di Mantenimento nei confronti dell'ex. Cos'è cambiato? (Sezioni Unite 11/07/2018 n°18287)

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Vi sarà sicuramente capitato, negli ultimi anni, di ascoltare alla televisione o di leggere sui giornali che in materia di assegno di mantenimento o di divorzio sono state introdotte ampie novità. La notevole copertura mediatica che è stata conferita alla tematica avrà, inoltre, certamente dato modo di apprendere che vi è stato il così detto "superamento" del criterio del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio quale principio guida per l'attribuzione dell'assegno. Ma ciò cosa significa?

Ebbene, nel commentare la decisione delle Sezioni Unite del luglio 2018 vediamo cosa è concretamente cambiato. Al fine di comprendere l'attuale giurisprudenza è bene, prima, analizzare le vecchie linee guida seguite dai giudici del diritto di famiglia: dagli anni'70 al fine di determinare la corresponsione o meno dell'assegno di mantenimento ( di separazione o di divorzio) veniva analizzata la situazione di squilibrio economico tra i coniugi a seguito della cessazione del legame affettivo.

Nell'effettuare detta analisi, si prestava poi particolare attenzione alle scelte effettuate dai medesimi in costanza di matrimonio le quali, appunto, avrebbero potuto essere la causa della disparità reddituale poi esistente. In aggiunta a tale valutazione, si considerava poi anche il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio: il soggetto più ambiente e tenuto alla corresponsione del mantenimento in parola doveva, appunto, garantire all'altro lo stesso stile (tenore, appunto) di vita goduto durante gli anni della vita coniugale. 

Ebbene, come anticipato ora qualcosa è cambiato. L'orientamento più recente, spostando la natura c.d. assistenziale dell'assegno in parola, basa invece il riconoscimento monetario sulla circostanza che l'ex coniuge si trovi in uno stato di inadeguatezza economica tale da non permettergli di far fonte al proprio mantenimento. Ciò, si specifica, in ragione di motivazioni obiettive.

E' evidente, quindi, che ad oggi per valutare se vi sia o meno tale capacità è necessario valutare le condizioni soggettive del soggetto richiedente quali età, salute, reddito e quant'altro. Ricordiamo, infine, che non vi sussistono i presupposti per il riconoscimento di tale elargizione economica in tutti quei casi in cui l'ex coniuge è privo di mezzi di sostentamento economici adeguati per sua scelta (ad esempio in quei casi in cui non si adopera per trovare un lavoro oppure quando volontariamente abbandona l'impiego che garantiva un'entrata monetaria).

Parimenti, non sussiste tale diritto, o esso può venire meno, nel momento in cui l'ex coniuge inizia ad intrattenere una stabile convivenza di fatto (non necessariamente contrae matrimonio con un'altra persona).

E' in ultimo opportuno sottolineare che per effettuare tali accertamenti economici nei confronti degli ex partner vi è la possibilità di effettuare accessi (ora anche senza la precisa autorizzazione del Giudice) presso la documentazione presente negli archivi informatici dell'Agenzia delle  Entrate. 

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Note alla sentenza del Tribunale di Larino del 30 luglio 2019

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Il Tribunale di Larino offre spunti interessanti in tema di Buoni Fruttiferi Postali, laddove, con motivazione lapidaria, ha sancito l'obbligo delle Poste di procedere alla liquidazione di un Buono di serie Q/P secondo le condizioni apposte sul retro del titolo. 

Mette contro osservare che il Tribunale è pervenuto a tale decisione a seguito di motivazione che si è soffermata, in un primo tempo, sull'analisi di altri buoni in possesso dell'investitore, in riferimento ai quali è stata sancita la legittimità dello ius variandi esercitato dall'amministrazione. 

Tuttavia, una volta pervenuto all'analisi del buono di serie Q/P, il Tribunale, facendo specifico richiamo all'art. 5 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, ha ricordato come ai sensi della citata disposizione spettasse in capo alle Poste l'onere di aggiornamento completo dei Buoni di serie P emessi successivamente all'entrata in vigore del Decreto istitutivo della serie Q. 

In presenza di un aggiornamento incompleto, infatti, il titolare dei Buoni Fruttiferi Postali ha pieno diritto al riconoscimento delle condizioni previste dalla tabella originaria posta sul retro, per la parte non diligentemente aggiornata. 

In modo lapidario, invero, osserva il Tribunale: "le Poste, in sostanza, con riferimento al periodo successivo alla scadenza del ventesimo anno, non hanno riportato a tergo del titolo i nuovi tassi fissati dal decreto ministeriale, ma hanno riportato invece tassi più favorevoli all'investitore. 

Per tali ragioni, le Poste sono state condannate a corrispondere al risparmiatore quanto dovuto in base alla tabella originariamente sottoscritta. 

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Note alla sentenza della Corte di Appello di Venezia del 01 luglio 2019

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Prima di procedere con l'analisi della sentenza, è bene partire dagli antefatti: alcuni risparmiatori, titolari di buoni di serie AB/AA sui quali era stata stampigliata una tabella che richiamava la serie P/O, ottenevano una vittoria giudiziale nei confronti di Poste Italiane presso il Tribunale di Belluno.

Tale ultimo Tribunale, tuttavia, errava nella determinazione dell'importo da corrispondere. I risparmiatori proponevano appello attraverso tale pronuncia, censurando l'errore compiuto dal Giudice di prime cure. Poste Italiane proponeva invece l'impugnazione incidentale.

Con sentenza del 09 ottobre 2013 la Corte d'Appello accoglieva l'appello incidentale delle Poste, rigettando l'appello principale proposto dai risparmiatori e condannandoli a restituire quanto ricevuto da Poste Italiane in virtù della sentenza di primo grado. 

La Corte d'Appello, in particolare, accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dalle Poste, ritenendo prevalenti le disposizioni di cui al D.M. 16 giugno 1984 (giusta la letteralità del titolo) rispetto a quanto previsto dai timbri che indicavano l'appartenenza dei Buoni alla serie P/O. 

Va considerato, infatti, che i Buoni di serie AA/AB sono una serie a termine di Buoni, con una durata di soli sei anni. Conseguentemente la prescrizione è di dieci anni dallo scadere dell'ultimo anno solare in cui il buono produce interessi. Avendo la Corte qualificato i Buoni quali appartenenti alle serie AA/AB, dunque, il diritto dei sottoscrittori del Buono doveva considerarsi prescritto. 

Nonostante lo sfortunato esito del secondo grado di giudizio, i risparmiatori proponevano ricorso presso la Corte di Cassazione, la quale cassava la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione. 

Nel motivare le ragioni di tale provvedimento, la Suprema Corte evidenziava che la Corte d'Appello di Venezia avrebbe dovuto: "procedere ad una valutazione del dato testuale, considerando se la menzione della serie P/O ed il riferimento alla progressione temporale dei tassi di interesse fosse o no, nel quadro del complessivo contenuto del titolo, ed inconsiderazione delle prescrizioni imposte dal decreto, da ritenere univocamente decisiva, scrutinando altresì la ricorrenza dei presupposti per l'eventuale applicazione della previsione dettata dall'art.1342, primo comma, c,c., concernente la prevalenza delle clausole aggiunte al modello o formulario".

Per effetto di detta decisione, dunque la causa tornava alle cure della Corte d'Appello di Venezia in altra composizione. Quest'ultima Corte, facendo applicazione dei principi di diritto dettati dalla Cassazione, decideva di conferire rilevanza al timbro posto sul retro dei Buoni, che indicava l'appartenenza dei medesimi alla serie ordinaria P/O, i quali riportavano l'indicazione dei tassi sino al ventesimo anno. 

E tale decisione non poteva che influire sulla prescrizione dei Buoni, atteso che per le parole stesse della Corte: "non ha senso che la prescrizione cominci a decorrere dal nono anno di emissione quando invece i Buoni continuano a produrre interessi fino al ventesimo anno".

Un tanto consentiva alla Corte di escludere la ricorrenza della prescrizione, dovendo essa calcolarsi (con termine decennale) dalla scadenza dei Buoni. Per tali ragioni, la Corte, definitivamente decidendo in qualità di giudice del rinvio, condannava le Poste Italiane al pagamento in favore dei titolari dei Buoni i tassi come previsti dalla tabella di serie P/O stampata a retro, ovvero 9% fino al terzo anno, 11% dal quarto all'ottavo anno, 13% dal nono al quindicesimo anno e 15% dal sedicesimo al ventesimo anno, oltre gli interessi legali dal ventunesimo anno al saldo. 

 

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Il Titolare

AVVOCATO FABRIZIO RIGHES

Settori di competenza: Diritto Civile e Diritto Penale con preparazione specifica in Diritto Bancario, Informatica Giuridica, Diritto di Internet e Digital Forensics.

L'Avvocato Fabrizio Righes, grazie all'esperienza maturata in trent'anni di onorata carriera, è garanzia di professionalità in tutti gli ambiti del diritto di cui si occupa.  

Avendo da sempre operato in particolari settori del diritto e delle nuove tecnologie, è in grado di indirizzare il cliente verso la migliore risoluzione della sua controversia.

Professionista stimato e rispettato per la sua integrità morale e professionale da colleghi e operatori del diritto del Foro in cui opera, nel 1981 si laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna con tesi in Diritto Penale.

Ha lavorato presso la Direzione del Banco di Roma a Mestre e, successivamente, presso la Direzione dell'Assicuratrice Val Piave di Belluno.

Nel 1986 consegue l'Abilitazione alla Professione Forense presso la Corte d'Appello di Venezia e nel 1989 fonda il suo Studio Legale a Belluno.

Ha svolto per cinque anni le funzioni di Viceprocuratore Onorario della Repubblica e, inoltre, è stato per due volte membro della Giunta Provinciale Amministrativa e più volte nominato Curatore in fallimenti rilevanti tra i quali quello della Zollet Ingegneria S.p.A.

Iscritto dal 1989 all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Belluno, dal 2004 risulta presente anche nell'Albo Speciale degli Avvocati abilitati alla difesa avanti le Magistrature Superiori. 

Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Belluno dal 2006 al 2015, ha svolto inoltre funzioni di commissario in numerosi concorsi pubblici e, in particolare, in occasione degli Esami di Avvocato a Venezia negli anni 2004 e 2005.

Relatore in numerose lezioni organizzate dall'Ordine degli Avvocati di Belluno, ha altresì svolto studi di specializzazione in diritto bancario ricevendo numerosi attestati. Nel 2014 ha frequentato il master breve in diritto bancario a Verona.

Si occupa da sempre di informatica giuridica e del diritto di internet, è stato membro della Fondazione per l'Informatica del CNF (Consiglio Nazionale Forense) e membro della Commissione Informatica degli Ordini del Triveneto.

Già Patrocinante in Cassazione, attualmente in quiescenza e non più iscritto all'Albo. 

CONTATTI PERSONALI

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Telefono: +39 351 5722667

 

 

 

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Chi siamo

L'Avvocato Fabrizio Righes, dopo aver svolto importanti esperienze lavorative nel settore bancario e assicurativo, ha fondato nel 1989 a Belluno lo Studio Legale Righes.

 

Lo Studio, mettendo in campo le proprie esperienze e competenze, fornisce consulenza e assistenza legale su ogni questione relativa alle controversie inerenti il diritto bancario, il diritto civile e il diritto penale avvalendosi di un team di professionisti altamente qualificati in grado di offrire alla clientela un ampio ventaglio di soluzioni.

 

Punto di forza dello Studio Legale è quello di saper analizzare e ascoltare a fondo le esigenze della clientela fornendo risposte e soluzioni precise in tempi celeri seguendo, passo dopo passo, la persona affinché possa avere la possibilità di raggiungere il suo obiettivo prefissato.

 

Oggi, infatti, nel settore legale la soddisfazione di un cliente è strettamente legata non solo al raggiungimento di un risultato positivo ma anche all'attenzione e all'ascolto che gli viene dedicato quotidianamente.

 

Lo Studio Legale Righes lavora nell'ambito territoriale della Provincia di Belluno e in tutto il territorio nazionale.

 

L'attuale organizzazione interna è il risultato del profondo lavoro e dell'esperienza trentennale maturata dall'Avvocato Fabrizio Righes che, da sempre, ha saputo creare i presupposti per scegliere e formare un gruppo affiatato di propri collaboratori in grado di assicurare consulenza e assistenza legale qualificata.

 

 

 

 

 

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Contatti

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Via Giuseppe Garibaldi, 90
32100 – BELLUNO (BL)
Tel. +39 351 5722667
Email: studiolegalerighes@gmail.com

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